Visto d’ingresso per affari: tutto ciò che c’è da sapere

Il visto di ingresso per affari è un documento che consente la permanenza del possessore entro un tempo limitato e per determinate ragioni nel nostro Paese. Welcome Association Italy, da sempre impegnato nel semplificare l’arrivo in Italia di cittadini comunitari e non, ha ampliato l’offerta relativa ai suoi pacchetti, includendo questo nuovo motivo. Cos’è il visto di ingresso per affari? Chi può richiederlo? Quale documentazione bisogna presentare per ottenere questo titolo? Queste sono le domande alle quali proveremo a rispondere in questo articolo. Indice

Cos’è il visto di ingresso per affari?

Il visto di ingresso per affari è un titolo, rilasciato dall’Ambasciata Italiana del Paese di origine, che permette l’ingresso in Italia per soggiorni non superiori ai 90 giorni. Nello specifico, può richiedere il titolo il cittadino extra comunitario che intende viaggiare a scopi economico-commerciali, ad esempio per:
  1. assicurarsi il corretto funzionamento di beni venduti o acquistati;
  2. condurre trattative;
  3. stipulare contratti commerciali;
  4. vendere o acquistare dei prodotti;
  5. partecipare a fiere o eventi commerciali internazionali.
  Questo visto di ingresso è un Visto Schengen Uniforme (VSU) il quale abilita il transito del richiedente nell’insieme dei territori contraenti l’Acquis Schengen.

Come si richiede il visto di ingresso per affari?

Come per tutti i visti di ingresso per l’Italia, è necessario consultare il sito istituzionale Visti per l’Italia, gestito direttamente dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Tramite la pagina, il cittadino extra UE potrà compilare un form composto da quattro semplici campi. Il sistema fornirà informazioni sui documenti e i moduli necessari per la richiesta del visto per affari, così come le informazioni sulle ambasciate e consolati italiani del Paese d’origine. In questo modo, il cittadino avrà tutte le informazioni e la documentazione per presentare domanda di visto.

Quali documenti presentare per il visto affari?

La documentazione richiesta dalle autorità italiane per il rilascio del visto di ingresso per affari è la seguente:
  • form per la domanda del visto
  • documentazione attestante la reale condizione di operatore economico-commerciale (tessera di riconoscimento, licenza d’esercizio, certificato di visura camerale, ecc.)
  • fotografia formato tessera
  • documento di viaggio con validità superiore alla durata del visto
  • prova della prenotazione del viaggio di andata e ritorno
  • certificazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, secondo Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000
  • indicazioni sulle tappe del soggiorno, con relativi contatti d’affari, recapiti, lettera d’invito di imprese italiane ecc.
  • assicurazione sanitaria a copertura di un minimo di spese equivalente a €30.000 per il ricovero ospedaliero d’urgenza e il rimpatrio, valida nell’intera area Schengen.

Come indicare le tappe del soggiorno?

Una peculiarità abbastanza ingombrante per il richiedente visto per affari è la presentazione dell’itinerario e delle società che visiterà. Per semplificare la documentazione richiesta dalle autorità competenti per l’emissione del visto, il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale ha creato un modulo. Questo documento, che deve essere compilato dall’azienda/società che invita il cittadino non comunitario, deve includere:
  • i dati dell’azienda “invitante”;
  • i dati del beneficiario del visto;
  • i dati dell’azienda del richiedente visto;
  • l’indirizzo di alloggio del cittadino extra UE, con allegata la prenotazione alberghiera;
  • fotocopie dei biglietti di ingresso per le fiere e i congressi. 

Visto per affari: lo scalo in Paese terzo

Se un cittadino straniero ottiene il titolo per affari in Italia, ma il suo tragitto include uno scalo in un Paese dell’Acquis Schengen, in Italia sarà costretto a presentare una dichiarazione di presenza. Questa operazione da parte del possessore del titolo è obbligatoria e deve essere svolta entro gli otto giorni dall’arrivo in Italia. Come per tutte le dichiarazioni di presenza, si tratta di una procedura da svolgere presso il commissariato di polizia del luogo in cui si è dichiarato il soggiorno. Il beneficiario del titolo che ha fatto scalo in un Paese Schengen e che non presenta la dichiarazione, può incorrere in:
  • sanzioni economiche dai cinque mila euro ai dieci mila euro;
  • in determinati casi, nell’espulsione dal territorio italiano.

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