In passato vi abbiamo parlato dei diversi percorsi che esistono in Italia per richiedere il riconoscimento del titolo di studi accademico acquisito all’estero. Questi si differenziano in base al titolo di studio e all’obiettivo che si intende raggiungere.
Uno degli iter più consueti e richiesti è il Riconoscimento accademico, volto a:
A quale ente/istituto è attribuita la competenza per il riconoscimento di tale titolo? In base all’art. 2 della Legge 148 del 2002, la competenza è dell’Università e degli Istituti di istruzione universitaria “che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”. Nello specifico, avremo le seguenti sottocategorie di richiesta e accesso.
È l’accesso ai corsi di primo ciclo (Laurea o Diploma accademico di primo livello). Questa procedura non trasforma il titolo estero di scuola secondaria in un titolo italiano, ma consente l’ingresso a corsi di primo ciclo. Per poter accedere a tale riconoscimento, il titolo estero deve presentare tutte le seguenti caratteristiche:
Si tratta della valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo volta all’accesso ai corsi di secondo (es. Laurea Magistrale) e terzo ciclo (es. Dottorato di Ricerca).
Come la precedente, tale procedura non trasforma il titolo estero in un titolo italiano, ma consente l’ingresso a corsi di Laurea Magistrale e ai Dottorati di Ricerca. Per poter accedere a tale riconoscimento:
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciate nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.
Si tratta della procedura di valutazione dei titoli finali esteri di Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca per l’ottenimento del corrispondente titolo finale italiano. Lo scopo è quello di rilasciare un titolo finale italiano avente valore legale nel nostro sistema. La valutazione del titolo estero in tal caso può produrre differenti risultati:
a) riconoscimento diretto (piuttosto raro), consistente nel rilascio del corrispondente titolo italiano, senza il bisogno di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali;
b) abbreviazione di corso, tramite la richiesta di sostenere ulteriori esami e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del corso degli studi non coperta dal titolo estero.
Per poter accedere a tale riconoscimento, il titolo estero deve presentare tutte le seguenti caratteristiche:
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciate nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.
Se si presentano determinate condizioni, i titoli di dottorato (PhD) rilasciati da università estere possono essere riconosciuti equivalenti al Dottorato di Ricerca italiano secondo quanto stabilito dall’art. 74 del DPR 382/80.
Il titolo di dottorato conseguito all’Estero, per poter essere ammesso a riconoscimento, deve essere conseguito al termine di un corso di Laurea di secondo livello (Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale). È fondamentale che il diploma o il certificato del Dottorato di Ricerca sia accompagnato da:
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