Riconoscimento non accademico

Sei in Italia ed intendi partecipare ad un concorso pubblico? Vuoi iscriverti ad un centro per l’impiego, ma non sai come far valere il tuo titolo di studio conseguito all’Estero? In Italia le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio per scopi non accademici, come per il riconoscimento accademico, variano a seconda dell’esigenza. 1 - Concorsi Pubblici Per accedere, come lavoratore, alla Pubblica Amministrazione in Italia in genere è necessario superare un concorso pubblico. Anche i possessori di un titolo di studio estero di qualsiasi livello (come la scuola secondaria o l’istruzione superiore), fermi restando i requisiti previsti dalla legge, possono partecipare a concorsi per accedere a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane, grazie ad una procedura di riconoscimento indicata all’art. 2 del DPR 189/2009. Il procedimento di riconoscimento è finalizzato alla valutazione del titolo principale richiesto dal bando di concorso, ovvero valutare l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza), pertanto è necessario allegare il bando di concorso specifico alla domanda di equivalenza Tale procedura non si applica nel caso di “concorsi” riferiti a professioni regolamentate (es. insegnante) o nel caso di accesso a corsi di Dottorato di ricerca. L’ente responsabile per questa procedura è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - UOLP - Servizio per le assunzioni e la mobilità. Se invece si è già in possesso di un titolo italiano principale e si desidera far valutare altri titoli esteri, si potrà applicare quanto disposto dall’art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 30 luglio 2009, n. 189. Tale procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona. 2 – Fini Previdenziali È possibile far valutare titoli di studio esteri a fini previdenziali, per il riscatto del relativo periodo di studio. Tale procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS che a sua volta invierà la documentazione al MIUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso di esito negativo, è possibile presentare un’ istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo. 3 – Iscrizione ai Centri per l’impiego La procedura per valutare titoli di studio esteri per l’iscrizione ai Centri per l’impiego, si applica ai soli titoli esteri rilasciati in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona. La domanda dovrà essere presentata direttamente ai Centri per l’Impiego che la invieranno al MIUR. Il provvedimento conclusivo sarà emanato entro 90 giorni e comunicato sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo. 4 – Accesso al praticantato/tirocinio con titolo estero Per l’accesso al praticantato o al tirocinio è richiesta la valutazione dei titoli di studio come requisito per alcune professioni regolamentate. Tale valutazione è svolta dal MIUR sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, nel caso esista. Tale procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in Paesi UE, SEE/EFTA e nella Confederazione svizzera. 5 – Assegnazione di borse di studio e altri benefici È possibile far valutare titoli di studio esteri per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni. Tale procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata che sarà competente della valutazione del titolo estero, acquisito il parere del MIUR. Nel caso di esito negativo è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo. 6 – Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie Le  amministrazioni italiane possono valutare, per Legge, qualifiche rilasciate da istituzioni di un Paese dell’Unione europea, nei casi di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienza professionale e ogni altro attestato per il riconoscimento di competenze acquisite. L'amministrazione responsabile valuta la corrispondenza dei titoli o certificati acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica tramite la preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal MIUR. Per informazioni sulla procedura e sulla documentazione richiesta contattare WAI: info@waitaly.net  Tel. 06 3611676

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