Permesso di soggiorno per motivi di lavoro

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SEI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO E VUOI LAVORARE IN ITALIA? ECCO COSA TI SERVE SAPERE! Hai bisogno del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dove posso richiederlo?
  • Presso le Poste Italiane, richiedendo il kit a banda gialla;
  • Presso i Patronati e i Comuni in cui è attivo il servizio, compilando il modulo che dovrai spedire tramite raccomandata.
RICORDA! Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro viene rilasciato nell’ambito delle quote definite annualmente dal Governo con il Decreto Flussi. Questa tipologia di permesso di soggiorno può essere richiesta per motivi di: PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO: Viene rilasciato SE hai sottoscritto un contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura entro 8 giorni dal tuo ingresso in Italia. Ha una durata pari a quella dell’offerta di lavoro e non superiore[1] a:
  • Un anno in caso il lavoro sia a tempo determinato;
  • Due anni se il lavoro è a tempo indeterminato.
È sempre rinnovabile alla scadenza. Quali documenti devo presentare?
  • Marca da bollo del valore di 16,00 euro;
  • Ricevuta del versamento di 27,50 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
  • 30,00 euro per il pagamento delle spese di spedizione postali;
  • Il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno pari a:
    • 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari a un anno;
    • 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno o inferiore o pari a due anni.
Dopo aver presentato la domanda, riceverai una comunicazione di convocazione presso la questura, dove dovrai presentarti munito di fototessere per essere sottoposto ai rilevamenti fotodattiloscopici. Nel caso in cui l’istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, sarai avvisato tramite sms o lettera raccomandata. ____________________________ [1] Art. 5 del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286 Al momento della domanda di permesso di soggiorno, devi essere già in possesso del visto di ingresso rilasciato dal consolato italiano presso il tuo paese di provenienza. In caso di perdita del lavoro non perdi il permesso di soggiorno. Sia in caso di licenziamento che di dimissioni volontarie, infatti, potrai iscriverti presso le liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, che non deve comunque essere inferiore a un anno. Sei un datore di lavoro e vuoi assumere uno straniero extracomunitario? Ecco cosa fare!
  1. Richiedi il nulla osta presso lo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura, presentando i seguenti documenti:
  • modulo di richiesta nominativa;
  • fotocopia del passaporto o di un documento di identità valido;
  • copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero;
  • dichiarazione del proprio impegno nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio per il rientro in patria del lavoratore in caso di rimpatrio.
  1. Invia all’INPS il modello unificato lav per comunicare l’avvenuta assunzione entro le 24 ore antecedenti a essa.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO STAGIONALE Viene rilasciato SE hai sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello Unico per l’immigrazione e consente l’assunzione alle dipendenze di un’azienda che svolge attività a carattere stagionale. Può avere una validità minima di 20 giorni e massima di 9 mesi e, dalla seconda stagione in Italia, qualora ci fossero le condizioni, puoi chiedere la conversione di tale permesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sia esso a tempo determinato o indeterminato. Quali documenti devo presentare?
  • marca da bollo del valore di 16,00 euro;
  • ricevuta del versamento di 27,50 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
  • 30,00 euro per il pagamento delle spese di spedizione postali
  • Il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno pari a 80,00 euro.
Dopo aver presentato la domanda, riceverai una comunicazione di convocazione presso la questura, dove dovrai presentarti munito di fototessere per essere sottoposto ai rilevamenti fotodattiloscopici. Nel caso in cui l’istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, sarai avvisato tramite sms o lettera raccomandata. Al momento della domanda di permesso di soggiorno, devi essere già in possesso del visto di ingresso rilasciato dal consolato italiano presso il tuo paese di provenienza. In caso di perdita del lavoro non perdi il permesso di soggiorno. Sia in caso di licenziamento che di dimissioni volontarie, infatti, potrai iscriverti presso le liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno. Sei un datore di lavoro e vuoi assumere uno straniero extracomunitario? Ecco cosa fare!
  1. Richiedi il nulla osta presso lo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura, presentando i seguenti documenti:
  • modulo di richiesta nominativa;
  • fotocopia del passaporto o di un documento di identità valido;
  • copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero;
  • dichiarazione del proprio impegno nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio per il rientro in patria del lavoratore in caso di rimpatrio.
  1. Invia all’INPS il modello unificato lav per comunicare l’avvenuta assunzione entro le 24 ore antecedenti a essa.
  • Permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale
A partire dal secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il datore di lavoro può richiedere il nulla osta per il permesso per lavoro stagionale di durata pluriennale attraverso l’apposito modulo da presentare presso lo sportello unico per l’immigrazione, dove bisognerà indicare i due periodi precedenti di attività stagionale. Può avere validità massima di tre anni, e dovrà essere indicato il periodo di soggiorno per ciascun anno. Sulla base del nulla osta viene rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno unico della validità indicata, che non lo esonera dal richiedere il visto di ingresso ogni qualvolta deve fare rientro in Italia. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO AUTONOMO Se vuoi svolgere la tua professione in Italia devi fare richiesta per questa tipologia di permesso di soggiorno. RICORDA!
  • Per lavoro autonomo si intende un’attività professionale, industriale, artigianale o commerciale, inclusa la costituzione di società di capitali o di persone o l’assunzione di cariche societarie, a condizione che l’esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  • Al momento della domanda DEVI essere fornito di visto di ingresso, che deve essere rilasciato dall’ambasciata o consolato italiano presente nel paese di provenienza dello straniero entro 120 giorni dalla data di presentazione e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di rilascio.
Quali documenti devo presentare?
  • Domanda compilata e sottoscritta;
  • Fotocopia di tutto il passaporto o di un altro documento di viaggio;
  • Attestazione dei parametri finanziari necessari per poter avviare l’attività fornita dalla Camera di Commercio;
  • Possesso dell’eventuale iscrizione in albi e registri;
  • Dimostrazione di possesso di un alloggio idoneo;
  • Attestazione dell’autorità competente che non ci siano motivi ostativi al rilascio di autorizzazioni o licenze per svolgere l’attività;
  • Possesso di un reddito annuo che sia superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione alla spesa sanitaria o, in alternativa, una garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri residenti o soggiornanti in Italia;
  • Marca da bollo del valore di 16,00 euro;
  • Ricevuta del versamento di 27,50 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
  • 30,00 euro per il pagamento delle spese di spedizione postali;
  • Il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno pari a:
    • 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari a un anno;
    • 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno o inferiore o pari a due anni.
CASI PARTICOLARI: LA CARTA BLU UE Cos’è? Si tratta di un permesso di soggiorno particolare che viene rilasciato dalla questura in seguito a un contratto di soggiorno per lavoro e alla relativa comunicazione in questura. È stata introdotta dal Decreto Legislativo del 28 giugno 2012 n. 108 entrato in vigore l’8 Agosto 2012, che ha recepito la direttiva europea 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che desiderano svolgere lavori altamente qualificati. Possono essere titolari di tale soggiorno gli stranieri altamente qualificati e ha durata:
  • Di due anni: se il lavoro è a tempo indeterminato;
  • Superiore a tre mesi rispetto alla scadenza del contratto: se il lavoro è a tempo determinato.
RICORDA! Condizione necessaria per ottenere questo tipo di permesso è essere in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel paese in cui è stato conseguito, in seguito ad un percorso formativo di almeno 3 anni, concluso con il conseguimento di una qualifica professionale superiore e/o dei requisiti specifici previsti per l’esercizio di una determinata professione. A chi può essere rilasciato[1]?
  • Agli stranieri residenti in uno stato terzo;
  • Agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
  • Agli stranieri soggiornanti in uno Stato membro;
  • Agli stranieri titolari di una Carta Blu rilasciata in un altro Stato membro.
Eccezioni al Decreto Flussi: l’articolo 27 e il 27 quater del Testo Unico sull’Immigrazione che introduce la CARTA BLU UE Costituiscono eccezione alle quote previste dal decreto flussi le seguenti categorie di lavoratori: [1] Circolare n. 5209 del 3 agosto 2012 del Ministero dell’Interno (LINK: https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_08_06_Circ._prot._n._5209_del_03.08.2012.PDF) ____________________________ [1] Circolare n. 5209 del 3 agosto 2012 del Ministero dell’Interno (LINK:https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_08_06_Circ._prot._n._5209_del_03.08.2012.PDF) “[…] a. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;
  1. lettori universitari di scambio o di madre lingua;
  2. professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
  3. traduttori e interpreti;
  4. collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
  5. persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;
  6. lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
  7. lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
  8. lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
  9. lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
  10. personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
  11. ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
  12. artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
  13. stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
  14. giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
  15. persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;
  16. -bis infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. […]”
  Come faccio per ottenere la Carta Blu Ue?
  1. Il datore di lavoro:
Deve presentare la richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, presentando i seguenti documenti:
  • Le proprie generalità, quelle del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale e la sede del luogo di lavoro;
  • Le generalità del lavoratore straniero;
  • La retribuzione e l’assicurazione;
  • L’impegno a garantire un alloggio idoneo e al pagamento delle spese di viaggio in caso il lavoratore venisse rimpatriato;
  • L’obbligo a comunicare allo sportello unico tutte le eventuali variazioni concernenti il rapporto di lavoro.
Inoltre, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
  • Autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio;
  • La proposta di contratto;
  • Titoli di studio tradotti e legalizzati;
  • Curriculum;
  • Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale al fine di comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
  • Specifica documentazione, differente per ciascuna categoria, su richiesta dello Sportello Unico.
  1. Il lavoratore straniero:
  • Una volta ottenuto il nulla osta, deve richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro presso l’ambasciata o il consolato italiano;
  • Dopo di che, appena arrivato in Italia, deve recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il nulla osta può essere sostituito da una comunicazione del datore di lavoro nel caso in cui quest’ultimo abbia sottoscritto con il Ministero dell’Interno uno specifico protocollo d’intesa. In caso in cui tu sia già in possesso della Carta Blu UE rilasciata da un altro Stato membro dove hai già soggiornato per un periodo non inferiore a 18 mesi, non hai bisogno di richiedere il visto di ingresso in Italia. In quest’ultima ipotesi, il datore di lavoro deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro entro un mese dal tuo ingresso in Italia. RICORDA! Lo Sportello Unico non è competente per tutte le ipotesi di ingresso al di fuori delle quote. A seconda dell'ipotesi di riferimento, è bene accertare la competenza all'esame della richiesta. IL RINNOVO[1] Per poter rinnovare il permesso di soggiorno è necessario che tu abbia tutti i requisiti previsti per l’ingresso in Italia. La richiesta di rinnovo[2] deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza[3] del permesso di soggiorno, richiedendo l’apposito kit presso le Poste Italiane. Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato Quali documenti servono*:
  • Modulo 1 e Modulo 2 presenti nel kit compilati e firmati;
  • Fotocopia di tutto il passaporto;
  • Fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;
  • Attestazione di idoneo alloggio di domicilio;
  • Nel caso in cui il contratto di soggiorno per lavoro abbia subito variazioni rispetto a quello sottoscritto al momento dell'ingresso in Italia bisognerà presentare una copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico Immigrazione competente;
  • Fotocopia del Mod. unificato Lav inviato dal datore di lavoro all’Inps o del Modello Q in caso di lavoro domestico;
  • Fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita (Cud, Unico, etc): ultima dichiarazione dei redditi oppure buste paga relative al periodo di assunzione;
  • Fotocopie dei versamenti dei contributi previdenziali all’INPS (solo in caso di lavoro domestico);
  • Attestazione che dimostri il possesso di un reddito sufficiente al sostentamento dei propri famigliari (solo in caso di presenza di persone a carico);
  • 4 foto formato tessera che dovranno essere diverse da quelle del precedente permesso di soggiorno;
  • Fotocopia del codice fiscale;
  • Dichiarazione del datore di lavoro attestante l’attualità del rapporto di lavoro, la tipologia e la durata del contratto di lavoro.
___________________________ [1] Decreto Legislativo del 25 Luglio 1998 n. 286, Testo Unico sull’Immigrazione [2] dell’art. 5, comma 4 Decreto Legislativo del 25 Luglio 1998 n. 286, Testo Unico sull’Immigrazione [3] Se al momento della scadenza del permesso lo straniero è in possesso di tutti i requisiti per il rinnovo e la mancata richiesta di rinnovo entro il termine di 60 giorni è dovuta a semplice dimenticanza, il permesso può comunque essere rinnovato. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato incostituzionale per scarsa proporzionalità tra l’illiceità del fatto e sanzione prevista la norma nella parte in cui prevedeva la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo sanzionabile con un rifiuto della richiesta stessa. Costi:
  • Marca da bollo del valore di 16,00 euro;
  • 30,00 euro per le spese di spedizione postali;
  • Il contributo pari a:
    • Euro 80,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
    • Euro 100,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • 27,50 euro per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico.
Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale Questa tipologia di permesso non è rinnovabile, a meno che non ci si trovi nella situazione in cui più datori di lavoro impieghino lo stesso lavoratore per periodi successivi, purché rispettino il limite minimo di 20 giorni e il limite massimo di 9 mesi stabiliti dalla legge e il suddetto lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente sul territorio italiano in ragione dell’instaurazione del primo rapporto lavorativo[1]. In questo caso il permesso viene rinnovato, anche se sarebbe più opportuno parlare di una proroga del permesso, nel rispetto dei limiti sopraindicati e fino alla scadenza del nuovo rapporto stagionale.  Quali documenti servono*:
  • Modulo 1 e Modulo 2 presenti nel kit compilati e firmati (Modulo 1 fac simile: https://www.portaleimmigrazione.it/immigrazionenet/docs/italiano/Modulo_1.pdf, Modulo 2 fac simile https://www.portaleimmigrazione.it/immigrazionenet/docs/italiano/Modulo_2.pdf. IMPORTANTE: i moduli qui riportati sono solo esempi. Possono essere utilizzati solo i moduli originali presenti nel kit in quanto fatti di particolare carta filigranata);
  • Fotocopia di tutto il passaporto;
  • Fotocopia del precedente permesso di soggiorno;
  • Attestazione di idoneo alloggio di domicilio;
  • Fotocopia dichiarazione dei redditi;
  • Qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto di soggiorno è necessario allegare la fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo sportello unico immigrazione competente.
Costi:
  • Marca da bollo del valore di 16,00 euro;
  • 30,00 euro per le spese di spedizione postali;
  • Il contributo pari a:
    • Euro 80,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  • 27,50 euro per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico.
____________________________ [1] art 17, Decreto legge del 9/02/2012 n. 5 In tutti gli altri casi devi necessariamente far ritorno al Paese di origine e richiedere un nuovo visto di ingresso in Italia per poter effettuare nuovamente la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il Testo Unico sull’Immigrazione prevede che il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza dello stesso, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Altra ipotesi possibile è quella della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora ci fossero le condizioni. Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo o CARTA BLU UE Quali documenti servono*:
  • Modulo 1 e Modulo 2 presenti nel kit compilati e firmati;
  • Fotocopia di tutto il passaporto;
  • Fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;
  • Attestazione di idoneo alloggio di domicilio;
  • Fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l'esercizio della attività professionale svolta;
  • Fotocopia iscrizione alla CCIAA;
  • Fotocopia dichiarazione dei redditi;
  • 4 foto formato tessera che dovranno essere diverse da quelle del precedente permesso di soggiorno;
  • Fotocopia del codice fiscale.
Lo straniero che svolge in Italia attività come socio prestatore d'opera presso società, anche cooperative, altre ai suddetti documenti dovrà allegare:
  • La dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante;
  • La fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione dello straniero socio).
Costi:
  • Marca da bollo del valore di 16,00 euro;
  • 30,00 euro per le spese di spedizione postali;
  • Il contributo pari a:
    • Euro 80,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
    • Euro 100,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • 27,50 euro per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico.
RICORDA! In attesa del nuovo permesso di soggiorno è possibile esibire la Ricevuta della raccomandata insieme al permesso in scadenza o scaduto, la quale SOSTITUISCE a tutti gli effetti di legge il "CEDOLINO" che rilasciava la Questura con la vecchia procedura (Direttiva Amato del 5 agosto 2006). *Alcune Questure potrebbero richiedere documentazione aggiuntiva e/o considerare superflui alcuni dei documenti qui riportati. Raccomandiamo di verificare in anticipo, presso le Poste Italiane dotate di Sportello Amico, la documentazione necessaria a seconda del tipo di permesso e del tipo di lavoro svolto.

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