Vieni in Italia per ricongiungerti con un tuo familiare o con un visto a seguito del tuo familiare?
Ecco cosa fare:
Dove?
Presso un U
fficio Postale dotato di Sportello Amico.
Come?
1. Richiedi il kit a banda gialla;
2. Compila e firma il modulo 1 allegando i seguenti documenti:
- Marca da bollo del valore di 16,00 Euro;
- 4 foto formato tessera;
- Fotocopia di tutto il passaporto;
- Documentazione anagrafica comprovante il legame familiare;
- Fotocopia del
codice fiscale;
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con il quale si richiede la coesione;
- Certificato di
idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. a) Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. rapportato alla composizione del nucleo familiare;
- Pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno pari a:
o 80,00 Euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
o 100,00 Euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- Ricevuta del versamento di 27,50 Euro per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico;
- Versamento di 30,00 Euro per le spese postali.
Ricorda:
1. Se la documentazione anagrafica proviene dall’estero deve essere
tradotta e legalizzata secondo la corretta procedura;
2. I
parametri di reddito, proveniente da fonte lecita, che bisogna dimostrare di avere sono:
- Per 1 familiare: l’importo annuo dell’assegno sociale;
- Per 2 o 3 familiari: il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;
- 4 o più familiari: il triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale;
3. Allo straniero che effettua
coesione familiare con un cittadino italiano o di un Paese membro dell’Unione Europea o con uno straniero che sia titolare di un permesso di soggiorno UE, viene rilasciato il
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
4. Il
permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali; può inoltre essere usato anche per altre attività consentite allo straniero titolare senza bisogno che sia convertito o rettificato, per il periodo di durata dello stesso. Lo straniero potrà dunque iscriversi a corsi di studio o formazione professionale, iscriversi nelle liste di collocamento, esercitare attività di lavoro autonomo o subordinato a condizione che sia
iscritto nell’elenco anagrafico o, in caso il rapporto di lavoro sia già in corso, previa comunicazione del
datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro nel primo caso, mentre nel secondo, a condizione che lo straniero abbia acquisito il titolo abilitativo se l’attività svolta lo richiede.
5. Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato :
- Allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con un
visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29 del
Testo unico sull’Immigrazione, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
- Al
minore iscritto nel permesso o nel permesso UE per soggiornanti di lungo periodo del genitore o dell’affidatario, al compimento dei 14 anni;
- Allo
straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadino straniero regolarmente soggiornante;
- Al
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
- Al
genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana;
- Allo
straniero inespellibile, parente entro il 2° grado di cittadino italiano;
- In altri casi particolari previsti dalla legge.
Hai figli di età inferiore a 14 anni?
Se si, tuo figlio deve essere iscritto nel tuo permesso di soggiorno o in quello del coniuge fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive.
Per fare ciò, alla documentazione sopraelencata, al momento della richiesta del permesso di soggiorno dovrai aggiungere:
- Fotocopia del passaporto del minore in questione;
- Fotocopia del codice fiscale del minore;
- Certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all’istruzione;
- Certificato di maternità/paternità tradotto e legalizzato se proveniente da altro Stato.
Hai figli con un'età compresa tra i 14 e 18 anni?
In questo caso tuo figlio dovrà fare richiesta presso l’Ufficio Postale per ottenere un
permesso di soggiorno personale, richiedendo il kit a banda gialla e allegando la seguente documentazione:
- Modulo 1 compilato e firmato;
- 4 foto formato tessera;
- Fotocopia del passaporto;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Marca da bollo del valore di 16,00 Euro;
- Fotocopia del permesso di soggiorno del genitore;
- Certificato di stato di famiglia o autocertificazione del rapporto familiare;
- Certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dover all’istruzione;
- Ricevuta del versamento di euro 27,50 per il rilascio del
titolo di soggiorno elettronico.
Il costo della raccomandata è di
30,00 euro.
Devi rinnovare il tuo permesso di soggiorno?
Ecco come fare:
Devi presentare richiesta presso un Ufficio Postale dotato di Sportello Amico richiedendo il kit a banda gialla e allegando i seguenti documenti:
- Moduli debitamente compilati e firmati;
- Fotocopia di tutto il passaporto;
- 4 foto formato tessera;
- Marca da bollo del valore di 16,00 euro;
- Fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Dichiarazione del familiare che ha esercitato il ricongiungimento del familiare attestante il possesso dei mezzi necessari per provvedere al sostentamento dell’interessato;
- Fotocopia del titolo di soggiorno del familiare;
- Ricevuta del pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno pari a:
o 80,00 Euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
o 100,00 Euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- Ricevuta del versamento di euro 27,50 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico.
Il costo della raccomandata è di 30,00 euro.
Ricorda:
1. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia deve essere inoltrata
60 giorni prima della scadenza di quest’ultimo.
2. Per ottenere il rinnovo lo straniero deve essere in possesso di
tutti i requisiti richiesti per il primo rilascio del permesso.
3. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari viene
rigettata (e il permesso viene revocato) qualora si accerti che matrimonio/adozione hanno avuto luogo al solo scopo di permettere il soggiorno in Italia dello straniero interessato.
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