Il
permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere richiesto da parte di un lavoratore extra UE seguito di dimissioni o licenziamento oppure dagli studenti extra UE che hanno conseguito in Italia una laurea triennale, magistrale o il dottorato.
In questo periodo di sessioni di laurea e licenziamenti imminenti, questo tema è molto importante quindi attraverso questo articolo vogliamo riprenderla per fornire ai nostri soci le informazioni base in merito.
Durata del permesso di soggiorno
Questo tipo di permesso è rilasciato per un periodo non inferiore a un anno oppure per tutto il periodo di durata dell’erogazione di eventuale ammortizzatore sociale quale
NASPI al lavoratore straniero, se superiore all’anno.
Il richiedente deve obbligatoriamente essere iscritto alle liste di collocamento presso il
Centro per l’Impiego. Generalmente il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rinnovato.
La richiesta di questo tipo di permesso di soggiorno è fondamentalmente una conversione dato che si può ottenere solo se in possesso di un
permesso di soggiorno di studio oppure di lavoro subordinato che deve necessariamente essere in corso di validità.
La domanda per il rilascio si fa, come di consueto, compilando il modulo e inviando il Kit postale allegando, oltre alla documentazione standard, il permesso di soggiorno in via di scadenza e copia dell’iscrizione al Centro per l’Impiego.
Diritti di chi ne è in possesso
Coloro a cui viene rilasciato questo tipo si permesso, possono:
- mantenere l’
iscrizione all’anagrafe
- stipulare
contratti di affitto
- accedere all’assistenza sanitaria
- presentare domanda di rilascio del
Permesso CE di Lungo periodo nel caso in cui siano in possesso dei requisiti richiesti previsti Testo Unico.
- stipulare
contratti di assicurazione
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