Ai fini dell’ingresso in Italia e della relativa normativa applicabile, la prima cosa importante da sapere è che
l’Italia fa parte dell’Unione Europea – nei cui trattati è stato introdotto e sviluppato il principio di libera circolazione delle persone – e che
ha aderito al Trattato di Schengen, avente ad oggetto la creazione di una zona territoriale – lo “
spazio Schengen” –
di libera circolazione all’interno della quale i controlli alle frontiere sono aboliti, salvo circostanze eccezionali. Regimi normativi differenziati di conseguenza si applicheranno in materia di immigrazione ai cittadini appartenenti ad uno degli Stati che ha sottoscritto gli accordi di Schengen e/o facente parte dell’Unione Europea (
comunitari) da un lato e ai cittadini di uno stato che NON fa parte della zona Schengen e/o dell’Unione Europea (
extracomunitari) dall’altro.
Cittadino extracomunitario
Se si è cittadini extracomunitari non provenienti da un Paese aderente al Trattato di Schengen si potrebbe aver bisogno del
visto d’ingresso .
Secondo il
decreto MAE 11.5.2011 il visto può essere rilasciato per uno dei seguenti motivi: adozione, affari,
cure mediche, diplomatico,
gara sportiva, invito,
lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione,
motivi familiari,
motivi religiosi, reingresso,
residenza elettiva,
ricerca,
studio, transito aeroportuale, transito, trasporto,
turismo,
vacanze-lavoro, volontariato.
Esistono tre tipologie di visto:
- VISTO SCHENGEN UNIFORME (VSU): che ha validità su tutto il territorio Schengen e permette dunque al cittadino straniero di entrare nel territorio di un qualunque stato che sia parte di tale area. Questa tipologia di visto può a sua volta essere:
- TIPO A: transito aeroportuale
- TIPO C: (ex TIPO B) transito, soggiorni di breve durata, o di viaggio, fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
- VISTO A VALIDITA’ TERRITORIALE LIMITATA (VTL): che ha validità soltanto sul territorio dello Stato che ha emesso il visto e non consente la possibilità di accesso, neanche per solo transito, al territorio di altri Stati appartenenti all’area Schengen.
- VISTO PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA O VISTO NAZIONALE (VN): valido per soggiorni di oltre 90 giorni (TIPO D), con uno o più ingressi nel territorio dello Stato Schengen che ha rilasciato il visto. I titolari di questa tipologia di visto possono circolare liberamente sul territorio degli altri paesi appartenenti all’area Schengen per periodi non superiori a 90 giorni.
Se la durata del soggiorno è
inferiore a 90 giorni, per alcuni paesi non è necessario il visto d’ingresso. Per sapere quali sono clicca sul link indicato di seguito:
http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx.
Presentazione della domanda
La domanda di visto deve essere presentata per iscritto, attraverso l’apposito modulo che dovrà essere compilato e sottoscritto dallo straniero in ogni sua parte. Il richiedente deve presentarsi personalmente presso l’ente incaricato del rilascio del visto, così da poter essere ascoltato circa le motivazioni e le circostanze del soggiorno.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
- una foto dello straniero richiedente formato tessera;
- un documento di viaggio valido;
- assicurazione sanitaria valida in Italia e nella zona Schengen
- documentazione giustificativa (se richiesta).
Lo straniero deve inoltre indicare:
- le finalità del viaggio;
- i mezzi di trasporto di andata e ritorno (biglietti aerei, dei treni ecc);
- le condizioni di alloggio;
- i mezzi finanziari sufficienti al sostentamento durante il soggiorno (Fidejussione. Per sapere come ottenerla clicca il seguente link: ).
Una volta ricevuta e valutata tutta la documentazione necessaria e le informazioni ricevute durante l’intervista con il richiedente, si procede con l’effettuazione di tutti i controlli di sicurezza.
La domanda va presentata esclusivamente presso l’ambasciata o il consolato italiano presente nel paese di provenienza dello straniero richiedente, i quali sono gli enti incaricati del rilascio del visto. Non è consentito il rilascio o la proroga del visto allo straniero che si trovi già in Italia.
L’ingresso in Italia per
motivi di turismo NON può essere prolungato oltre i 3 mesi, e trasformato in un soggiorno stabile: una volta scaduto il visto non è possibile chiedere un
permesso di soggiorno, ma il cittadino straniero deve fare ritorno al suo paese di origine pena l’espulsione, a meno che non si abbiano i requisiti per la coesione familiare, oppure non venga dimostrato che il mancato ritorno in patria sia dipeso da gravidanze o gravi motivi di salute.
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