Come riportato dall’Osservatorio del Lavoro Domestico, in Italia gli stranieri rappresentano oltre il 70% del totale dei lavoratori domestici. Buona parte delle badanti proviene dall’Est Europa mentre tra le colf ci sono molte donne delle Filippine e dell’Asia.
Di seguito analizzeremo nel dettaglio chi può definirsi “lavoratore domestico” nel nostro Paese e in che modo i cittadini stranieri devono regolarizzare la loro presenza in Italia per svolgere queste professioni.
INDICE
Chi sono i lavoratori domestici
I lavoratori domestici sono coloro i quali si dedicano all’assistenza o alla gestione dell’attività familiare svolgendo una serie di compiti e attività che sono previsti per contratto. Si possono distinguere tre aree specifiche di questa professione:
- area dell’assistenza,
- area dei servizi familiari,
- area direttiva.
In base all’area in cui un lavoratore viene inserito è possibile determinare il livello di inquadramento L’informazione è fondamentale per stabilire la retribuzione minima, la durata del periodo di prova e la progressione automatica di carriera.
Cosa sono i livelli di inquadramento?
Sono le categorie contrattuali che vengono suddivise in base alle mansioni prevalenti, l’anzianità di servizio, il grado di responsabilità e la qualificazione professionale del lavoratore.
I livelli di inquadramento sono quattro ovvero A, B, C e D, ognuno dei quali ha due parametri retributivi: Semplice e Super.
Livello A
Comprende i lavoratori con nessuna esperienza o esperienza non superiore a 12 mesi. Svolgono compiti generici, manuali o di fatica, di natura esecutiva, sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Si distinguono in:
- Semplice - collaboratore famigliare generico in prima formazione, addetto alle pulizie, addetto alla lavanderia, aiuto di cucina, stalliere, assistente ad animali lavoratori, addetto alla pulizia e annaffiatura delle aree verdi, operaio comune;
- Super - addetto alla mera compagnia di persone autosufficienti, baby-sitter con mansioni occasionali e/o saltuarie di mera vigilanza di bambini in occasione di assenze dei famigliari.
Livello B
Comprende i lavoratori con esperienza superiore a 12 mesi, che svolgono mansioni di natura esecutiva che implicano specifiche capacità professionali. Si distinguono in:
- Semplice - collaboratore polifunzionale, custode, addetto alla stireria, cameriere, giardiniere, operaio qualificato, autista;
- Super - assistente a persone (anziani o bambini) autosufficienti, che svolge anche mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa.
Livello C
Comprende i lavoratori con una specifica capacità professionale che consente loro di svolgere l’attività in modo autonomo e responsabile. Si distinguono in:
- Semplice - cuoco, addetto alla preparazione delle pietanze e all’approvvigionamento delle materie prime;
- Super - assistente a persone (anziani o bambini) non autosufficienti, senza diploma professionale, che svolge altresì mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa.
Livello D
Comprende i lavoratori con un diploma professionale nel campo specifico in cui lavorano che permetta loro di svolgere le mansioni in piena autonomia decisionale. Si distinguono in:
- Semplice - amministratore dei beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore;
- Super - assistente a persone (anziani o bambini) non autosufficienti, in possesso di un diploma professionale o di un attestato specifico (es. infermiere diplomato generico, assistente geriatrico), che svolge altresì mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa; direttore di casa.
I lavoratori che prestano assistenza notturna o che garantiscono la presenza notturna costituiscono una categoria a parte.
Colf e badanti
È importante conoscere la differenza tra colf e badanti ai fini dei livelli di inquadramento. Si definisce “badante” il lavoratore che, all’interno dell’ambiente domestico, si occupa della cura e dell’assistenza di una persona non autosufficiente. Si inquadra nelle categorie contrattuali come segue:
- Livello C super. Assistente a persone non autosufficienti, anche per le esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
- Livello D super. Assistente a persone non autosufficienti con responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento anche per le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Si definisce “colf”, invece, il lavoratore che, all’interno dell’ambiente domestico, è addetto alla cura della casa e delle pulizie domestiche e si inquadra nelle categorie contrattuali come segue:
- Livello A semplice. Lavoratori generici senza esperienza lavorativa o con esperienza professionale non superiore ai 12 mesi.
- Livello B semplice.Lavoratori con esperienza lavorativa superiore ai 12 mesi, senza autonomia decisionale
I lavoratori con diplomi specifici o elevate competenze non vanno inquadrati come colf ma in categorie superiori. Se provvisti di diplomi si configurano come collaboratori specializzati.
Chi sono i collaboratori specializzati?
Sono i lavoratori in possesso di un diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione. Questo può essere conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore. A livello contrattuale si inquadrano nel Livello D.
Il parametro Semplice comprende:
- amministratore dei beni di famiglia, svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare;
- maggiordomo, svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
- governante, svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
- capo cuoco, svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi e in generale ai compiti della cucina e della dispensa;
- capo giardiniere, svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
- istitutore, svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.
Il parametro Super comprende:
- assistente a persone non autosufficienti, svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
- direttore di casa, svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.
Ingresso in Italia e regolarizzazione dei lavoratori domestici
In Italia le assunzioni dei lavoratori stranieri sono regolate dal Decreto Flussi che viene pubblicato annualmente dal Governo sulla Gazzetta Ufficiale. Questo stabilisce il numero massimo di lavoratori stranieri che possono essere assunti in base alle necessità del mercato italiano. Dopo aver preso visione del Decreto Flussi, il datore di lavoro può assumere un lavoratore domestico a condizione che:
- il datore di lavoro dimostri di avere una disponibilità economica sufficiente a sostenere gli oneri retributivi e assicurativi legati all’assunzione del lavoratore;
- il lavoratore sia residente all’estero e non sia mai stato condannato, né in Italia né nell’area Schengen, per reati come l’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o in materia di stupefacenti, la rapina, il furto, l’estorsione, ecc. Inoltre, non deve aver mai subito un provvedimento di espulsione dall’Italia o dall’area Schengen;
- la durata dell’orario di lavoro non sia inferiore alle 20 ore settimanali e la retribuzione minima mensile da garantire sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento.
Come effettuare la domanda
Il datore di lavoro potrà assumere lo straniero presentando la richiesta nominativa per l’autorizzazione al lavoro. La domanda va presentata online. Una volta registrato, il datore di lavoro dovrà compilare l’apposito modulo per l’assunzione dei lavoratori domestici. È un contratto particolare chiamato contratto di soggiorno che, oltre a contenere le informazioni riguardanti l’orario, il luogo di lavoro e la retribuzione, impegna il datore di lavoro a rispettare determinati obblighi, quali:
- garantire al lavoratore una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale;
- garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
- dimostrare di possedere un reddito annuo di importo almeno il doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere;
- assicurare la disponibilità di un alloggio idoneo, conformemente alle norme sull’edilizia residenziale pubblica o ai parametri igienico-sanitari fissati dal Ministero della Salute. Al momento della compilazione del modulo deve semplicemente indicare che l’alloggio è idoneo. Successivamente, quando il lavoratore andrà a firmare il contratto di soggiorno, dovrà essere esibito il certificato che comprova l’idoneità;
- obbligarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza e alla comunicazione di ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Inoltre, dovrà inserire l’identificativo del pagamento di una marca da bollo del valore di 16,00 euro. Acquisiti tutti i pareri, lo Sportello Unico per l’Immigrazione convoca il datore di lavoro per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro definitiva, il cosiddetto nulla osta.
Quali documenti deve presentare il datore di lavoro al momento del ritiro del nulla osta?
- Fotocopia del proprio documento di identità,
- fotocopia del passaporto del lavoratore,
- certificato di idoneità alloggiativa,
- marca da bollo utilizzata per l’invio telematico della domanda.
Al momento della consegna del nulla osta al datore di lavoro, lo Sportello Unico provvede a inoltrare una copia anche al Consolato Italiano nel luogo di residenza del lavoratore. Entro 6 mesi dalla consegna di quest’ultimo, il lavoratore deve provvedere alla richiesta del visto di ingresso per lavoro. Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia lo straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
Il lavoratore domestico comunitario
I cittadini dell’Unione Europea godono degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini italiani. Oltre ai documenti richiesti per l’iscrizione anagrafica(se il periodo lavorativo e dunque di soggiorno in Italia è superiore a 90 giorni), non sono richiesti documenti aggiuntivi all’atto dell’assunzione.
Il lavoratore domestico extracomunitario già residente in Italia
A questa categoria di lavoratori è richiesto solo il permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro o che consenta lo svolgimento di attività lavorative, ossia:
Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato.
I lavoratori minorenni
In Italia è ammessa l’assunzione di minori nei servizi familiari all’età minima di 16 anni compiuti, a condizione che tale assunzione sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute del minore e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico. In questo caso, i documenti necessari sono:
- per i minori ad ore o a mezzo servizio, la semplice autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà;
- per i minori in regime di convivenza, la dichiarazione scritta dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro;
- per tutti i minori, il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dell’Ufficiale sanitario, effettuata a cura e a spese del datore di lavoro presso l’ASL di zona.
I lavoratori occasionali
Il lavoro occasionale è caratterizzato dallo svolgimento dell’attività lavorativa in maniera saltuaria e dalla semplificazione del pagamento e presenta le seguenti caratteristiche:
- il lavoro svolto deve essere saltuario e non continuativo;
- la durata complessiva dell’attività non deve superare 30 giorni annuali;
- il compenso annuale non deve essere superiore a 5 mila euro;
- non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro;
- consente il pagamento dello stipendio e dei contributi per mezzo dei “buoni lavoro” (voucher);
- non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari;
- non consente né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari;
- il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incide sullo status di disoccupato;
- gode della copertura INAIL in caso di infortunio del lavoratore occasionale domestico.
Può definirsi lavoratore domestico occasionale, quindi, chi svolge piccoli lavori domestici di straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap.
Chi può essere assunto per lavoro occasionale?
- I disoccupati da oltre un anno;
- le casalinghe;
- gli studenti;
- i pensionati;
- i disabili;
- i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro.
In qualunque caso il datore di lavoro deve obbligatoriamente comunicare l’assunzione all’Inps, almeno 24 ore prima dell’inizio del rapporto di lavoro (incluso il periodo di prova), anche se festivo.
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