Sei un cittadino straniero in Italia e desideri
convertire la tua patente di guida?
Il procedimento per la conversione patente estera è molto più semplice del previsto: è infatti possibile effettuare il passaggio senza dover sostenere alcun esame.
Questo criterio è valido solo per i
titolari di patente EXTRACOMUNITARIA residenti in Italia da meno di quattro anni (al momento di presentazione della domanda - circolare MIT prot. n° 47905/23.18.01 del 28/05/2010).
Eccezione fatta per coloro che al momento di istanza della richiesta, siano residenti in Italia da più di quattro anni: questi potranno procedere alla conversione della patente extracomunitaria soltanto dopo aver superato gli esami di revisione della patente di guida.
Per chi non è residente in Italia? Tutti i cittadini titolari di patente di guida extracomunitaria, se non residenti in Italia da più di un anno, potranno guidare veicoli per i quali è valida la loro patente,
allegando alla stessa una traduzione integrale ed ufficiale.
Una volta acquisita la residenza, potranno richiedere il rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.
E’ necessario però che il documento originale sia stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui sussistono rapporti di reciprocità: Albania , Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca Ecuador (5), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islaele, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco,
Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, Repubblica di San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Sli Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay.
Per i sopracitati Stati extracomunitari, la conversione di alcuni tipi di modelli di patenti extracomunitarie deve sempre essere preventivamente verificata presso gli sportelli degli Uffici Motorizzazione.
Situazione diversa perle patenti rilasciate da Stati appartenenti all’Unione Europea o SEE: il documento di guida è equiparato alla patente italiana ed il titolare può circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza.
Alla scadenza è necessario rivolgersi all'Ufficio della Motorizzazione e richiede la conversione della patente estera, che ovviamente deve essere ritirata e restituita alle competenti Autorità, come di prassi.
Ecco la documentazione necessaria per la conversione della patente:
– modello TT2112 da compilare;
– ricevute di due versamenti: € 9,00 su c/c 9001; € 32,00 su c/c 4028;
– due fotografie, di cui una autenticata (l’autentica si può ottenere direttamente allo sportello presso cui si presenta la domanda, altrimenti ci si deve rivolgere al Comune o a un notaio);
– patente straniera in corso di validità (originale e una copia): a discrezione dell’ufficio che riceve la domanda, può anche essere richiesta la traduzione della patente estera e/o l’attestazione di autenticità;
–
carta d’identità (originale e una copia);
–
codice fiscale (originale e una copia);
– esibizione del
permesso di soggiorno o della richiesta di rinnovo.
La Motorizzazione, valutata la documentazione presentata, rilascia al richiedente la patente italiana, ritirando la patente straniera.
Per tutti i possessori di una patente di guida non convertibile (che vogliono rimanere in Italia per più di un anno), devono necessariamente sostenere gli esami per prendere la patente, come un qualsiasi cittadino italiano.
Possono prendere la patente anche gli stranieri in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.
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