Preambolo

1. Le norme del presente Statuto si applicano con efficacia immediata a partire dalla sua registrazione presso le autorità competenti.

2. In deroga al precetto di cui al comma precedente, inter-viene:

  • la redazione del bilancio riferito all’esercizio 2020;
  • l’ammissione degli iscritti;
  • il mandato delle cariche sociali correnti, ivi compreso gli organi di controllo e revisione;
  • l’assemblea degli associati.

Le istanze di ammissione per la qualifica di associato sono procedibili con le modalità previste nell’art. 5 comma del precedente statuto, fino alla data di nomina delle nuove cariche sociali coincidente con le elezioni previste per il primo Congresso Nazionale ex art. 18 del presente Statuto.

3. Le cariche sociali in essere cessano a decorrere dalla data di cui al periodo precedente. In costanza di mandato, ai membri dell’organo amministrativo uscente è precluso:

− la sottoscrizione degli accordi, convenzioni ovvero contratti di qualsiasi natura, salvo le operazioni necessarie al corretto funzionamento dell’Ente;

− il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

4.Nelle ipotesi di violazione delle preclusioni di cui al comma precedente si applicano le norme del codice civile in materia di responsabilità.

5. In applicazione del primo comma del presente articolo, i soci “Fondatori” e “Promotori” cessano dalle rispettive qualifiche e rientrano di diritto tra i soci ordinari.

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, attività secondarie e durata.

Art. 1) Denominazione, principi e normativa applicabile.

1.La WELCOME ASSOCIATION ITALY (d’ora in poi WAI), è un ente associativo senza fini di lucro che si pone come rappresentanza sindacale di:

  1. Lavoratori immigrati con regolare titolo di permanenza in Italia;
  2. Lavoratori c.d. distaccati sul territorio nazionale da impresa estera (anche di somministrazione);
  3. Studenti, compresi immigrati, regolarmente iscritti nei vari livelli d’istruzione;
  4. Stagisti e tirocinanti, compresi immigrati, anche extra curriculari;
  5. Soggetti immigrati con visto d’ingresso/permesso di soggiorno o iscrizione anagrafica anche impiegati dalle istituzioni in lavori socialmente utili;
  6. Lavoratori dipendenti e autonomi impiegati nel settore pubblico e privato;
  7. Pensionati;

indipendentemente dall’etnia e/o dalla nazionalità d’appartenenza, dalle loro opinioni politiche e/o convinzioni ideologiche e dalla fede religiosa professata.

2.La WAI è un’associazione autonoma, libera, democratica che definisce, nei confronti della vita politica e sociale, un proprio giudizio scevro da ogni condizionamento ideologico.

3.La WAI, quale soggetto giuridico sindacale, è parte integrante della Federazione FAST e, di conseguenza, utilizza le strutture territoriali e/o convenzione riferite alla stessa.

4.Si richiama ai principi della Costituzione Repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell’organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell’impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale.

5.L’Associazione ha struttura e organizzazione democratica ed è basata sul rispetto dei valori di libertà e pluralismo; si riconosce, più in generale, nei valori fondanti della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

6.Fondamenti della WAI sono la libera elezione alle cariche sociali, la dialettica interna e il confronto con le forze organizzate nella società civile. L’elezione alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa con voto diretto e segreto; è ammessa con consenso unanime l’elezione per acclamazione o voto palese.

7.La WAI è disciplinata dal presente Statuto (d’ora in poi, lo “Statuto”), dal Regolamento Generale, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora in poi, la “Normativa Applicabile”).

Art. 2) Sede

1.La WAI ha sede nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune è deliberato dalla Segreteria Nazionale, anche su proposta del Consiglio Generale Nazionale, e non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti tramite i canali appositamente previsti.

2.La Segreteria Nazionale può proporre l’istituzione e la soppressione, in Italia e all’estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali comunque denominate; la competenza spetta al Consiglio Generale Nazionale esercitata con apposita deliberazione.

Art. 3) Finalità

1.La WAI si prefigge, nella sua azione politica‐rivendicativa:

a) Di affermare e tutelare gli interessi sociali, professionali ed economici dei propri associati nel rispetto dei valori morali e della dignità della persona in osservanza della Carta Costituzionale della Repubblica e dell’Unione Europea;

b) Di garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la conquista di più elevati livelli di sicurezza sul lavoro;

c) Di garantire e tutelare la massima realizzazione del lavoratore, anche, attraverso la costruzione di percorsi formativi/professionali inerenti alle aspettative/competenze individuali;

d) Di assistere tutti i propri iscritti nelle fasi di inserimento nel mercato del lavoro ovvero mantenimento dello stesso anche attraverso riconversione delle competenze professionali nonché la promozione di misure di welfare;

e) Di promuovere qualsivoglia iniziativa, anche di concerto con altri enti, volta alla tutela sanitaria, previdenziale, legale ed assistenziale nel periodo di permanenza in Italia;

f) Di favorire i processi d’integrazione nonché di rimozione delle barriere sociali attraverso attività di mediazione sociale, linguistica e interculturale;

g) Di partecipare, in qualità di beneficiario ovvero partner, ai progetti, nazionali europei, riferiti all’attività istituzionale;

h) Di assistere tutti i propri iscritti nel processo di integrazione sociale, anche, attraverso campagne di sensibilizzazione in materia di immigrazione e valorizzazione delle culture;

i) Di assistere tutti i propri iscritti nel reinserimento nel loro Paese di origine.

2.Ai fini del punto d), s’intendono per fasi di inserimento del lavoro le seguenti attività:

− Orientamento professionale;

− Attività di formazione;

− Attività di promozione di tirocini extra curriculari;

− Attività didattiche specifiche, anche in modalità digitale.

3.Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la WAI si articola al suo interno in macro-divisioni, prive di autonomia funzionale, che hanno delle specifiche funzioni, a titolo esemplificativo:

− Welcome Academy Italy, divisione dell’Associazione dedicata alla formazione e inclusione sociale;

− Welcome Accommodation Italy, divisione dell’Associazione dedicata all’accoglienza degli Associati;

− Welcome Assistance Italy, divisione dell’Associazione dedicata a fornire servizi e assistenza all’Associato.

ART. 4) Attività

1.L’Associazione è aperta a chiunque ne condivida i fini istituzionali e svolge attività a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, neanche indiretto, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

2.Per il raggiungimento degli scopi fissati, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà:

− svolgere compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull’applicazione del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286;

− promuovere corsi della lingua e della cultura di origine degli stranieri e corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati anche agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione;

− favorire la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, sociali, economiche, ricreative, sportive e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell’immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da   essi;

− favorire l’associazionismo attivo degli stranieri in Italia e nell’Unione Europea; promuovere articolazioni dell’Associazione in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi di provenienza o di transito degli stranieri; sviluppare contatti e rapporti con enti, istituzioni ed associazioni italiane e straniere aderendo a strutture analoghe a livello internazionale;

− promuovere in Italia ed all’estero rapporti di collaborazione, convenzioni con enti pubblici e privati, organizzazioni politiche, sindacali, professionali, imprese e professionisti per la tutela sanitaria, previdenziale, assistenziale, nonché della difesa dei diritti, anche in sede legale, e degli interessi degli associati;

− porre in essere azioni di carattere informativo sul piano del welfare, a favore di studenti, lavoratori dipendenti, professionisti, titolari di aziende o soci di società commerciali, disoccupati pensionati, inoccupati;

− favorire giovani e studenti in età prelavorativa, attraverso una adeguata formazione ed in stretta collaborazione con le imprese, per l’immediata operatività ed introduzione nel mondo del lavoro;

− promuovere percorsi di riqualificazione per persone che hanno perso il lavoro   o donne che per la maternità hanno abbandonato il mondo del lavoro;

− promuovere accordi contrattuali flessibili e affidabili, politiche attive del mercato del lavoro, apprendimento permanente e sistemi moderni di sicurezza sociale;

− sviluppare strumenti per acquisire le competenze necessarie all’utilizzo di una professione;

− promuovere sistemi di mutualità integrativa, tra cui l’istituzione di fondi sanitari integrativi, diretti a fornire prestazioni sanitarie secondo logiche non orientate al profitto e fondate sul principio della solidarietà tra categorie occupazionali o gruppi di cittadini;

− promuovere azioni per elevare i livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliorare l’accesso al mercato del lavoro, sostenere la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori;

− promuovere forme pensionistiche complementari, tra cui l’istituzione di fondi pensione, al fine di fornire un trattamento pensionistico sostitutivo, integrativo o aggiuntivo di quello garantito dalla previdenza pubblica;

− svolgere compiti di studio e ricerche per promuovere un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostenere il passaggio dall’istruzione all’occupazione per i giovani, combattere la povertà, migliorare l’inclusione sociale, e promuovere l’uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale;

− promuovere e coordinare studi, ricerche, seminari, convegni e sviluppare ogni azione informativa attraverso la diffusione di periodici, trasmissioni radiofoniche e televisive, siti internet e social network nonché ogni altro mezzo utile allo scopo.

3.L’Associazione può svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ritenute utili e strumentali, anche indirettamente, per il conseguimento delle finalità sociali.

4.L’Associazione potrà compiere attività e atti a vantaggio dei propri associati anche attraverso lo strumento del mandato con rappresentanza.

Art. 5) Durata

La WAI ha durata indeterminata.

Titolo II – Degli Associati

Art. 6) Requisiti degli associati

1.La WAI presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli stessi è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell’Ente.

2.Sono membri della WAI (d’ora in poi, l’Associato o gli Associati) coloro che sono ammessi a parteciparvi a seguito di specifica procedura di ammissione disciplinata dal presente articolo e fintanto non si verifichi una causa di cessazione della loro qualifica di Associati.

3.Chi intende aderire all’Associazione deve compilare e sottoscrivere il modulo di adesione, anche attraverso l’apposito format on line presente sul sito internet, dichiarando espressamente di condividere le finalità e l’impegno ad osservarne lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale Nazionale e dalla Segreteria Nazionale nonché provvedere al pagamento della quota associativa annua-le.

4.Il socio si considera iscritto all’Associazione con l’invio del modulo di adesione e il pagamento della quota associativa. Entro 30 giorni la Segreteria Nazionale provvederà alla ratifica dell’iscrizione o al suo rigetto. Il mancato invio della comunicazione di rigetto entro i 40 giorni successivi all’iscrizione comporta il suo definitivo perfezionamento dall’inizio del rapporto associativo.

5.Possono aderire all’Associazione le persone fisiche aventi la maggiore età e rientranti tra le categorie ex art. 1 comma 1 del presente Statuto.

6.L’acquisizione della qualifica di Associato è ammessa altresì per associazioni, enti pubblici e privati, società e qualsiasi tipo di persona giuridica ove condividano le finalità istituzionali e gli scopi dell’Associazione.

7.Gli Associati, in relazione alla loro posizione in termini di residenza sul territorio nazionale, si distinguono nelle seguenti categorie:

− Associati Residenti;

− Associati Soggiornanti.

8.L’appartenenza degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi. In particolare, ciascun Associato gode degli stessi diritti e adempie agli stessi obblighi prescritti nell’articolo 7 del presente Statuto.

9.Le persone giuridiche sono rappresentate presso l’Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

10.Ogni Associato ammesso in seguito a delibera della Segreteria Nazionale, viene iscritto nel Libro degli Associati con le modalità prescritte nel presente Statuto.

11.La qualità di Associato, salvo quanto previsto nel comma 13 del presente articolo, è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione della WAI.

12.La qualità di Associato è intrasmissibile.

13.Non è ammessa la categoria di Associati temporanei, salvo quanto disposto per i soggiornanti titolari di permessi di soggiorno e visti di ingresso nonché titolari di iscrizione anagrafica secondo la normativa in materia.

14.Le norme previste per gli Associati persone fisiche si applicano, se compatibili, alle persone giuridiche associate. Le notifiche previste per il luogo di residenza degli associati persone fisiche sono riferite alla sede legale delle persone giuridiche associate.

Art. 7) Diritti e obblighi degli Associati

1.Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

2.Hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

b) essere informati sulle attività della WAI e controllarne l’andamento;

c) partecipare a qualsivoglia iniziativa promossa;

d) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;

e) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto nonché dal Regolamento Generale;

f) esercitare il diritto di voto al Congresso Regionale se iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

g) essere assistito nelle questioni di carattere sindacale comprese quelle di natura legale, sempre che instauratesi a seguito di comportamenti individuali espressamente e specificatamente autorizzati dagli organismi centrali WAI e rispondenti al codice etico previsto dall’Ente stesso;

h) usufruire di tutti i servizi erogati dalla WAI nonché dalla rete Fast.

3.Hanno il dovere di:

− rispettare il presente Statuto, il Regolamento Generale, il Codice Etico nonché qualsivoglia determina adottata, secondo competenza, dagli organi sociali della WAI;

− versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dalla Segreteria Nazionale;

− comunicare le eventuali variazioni dei propri dati al fine dell’aggiornamento del Libro degli Associati.

Art. 8) Ammissione degli Associati

1.La WAI è improntata al “principio della porta aperta” e, di conseguenza, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che:

− presenta i requisiti ex art. 6 commi 5 e 6 del presente Statuto;

− abbia presentato apposita domanda scritta secondo le modalità previste nell’art. art. 6 comma 4 del presente Statuto.

2.Fatta salva la disciplina della modalità di adesione del candidato Associato, la Segreteria Nazionale risulta l’organo sociale competente in materia di ammissione.

3.Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il soggetto destinatario del provvedimento può richiedere, entro i termini decadenziali dettati dal Regolamento Generale, il riesame dell’istanza di ammissione al Consiglio Nazionale Generale il quale può ammettere, con apposita deliberazione, il candidato Associato.

4.Nei casi di accoglimento in prima istanza ovvero accogli-mento in riesame, la Segreteria Nazionale deve obbligatoriamente iscrivere il soggetto interessato nell’apposito libro; tale obbligo sorge con il versamento della prima quota associativa il quale rappresenta il momento di perfezionamento dell’ammissione.

Art. 9) Recesso dell’associato

1.Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comuni-care la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessa-re, conseguentemente, la sua qualità di Associato.

2.La comunicazione di recesso deve essere comunicata alla Segreteria Nazionale ed effettuata mediante lettera racco-mandata ovvero posta elettronica certificata all’indirizzo del-la sede legale della WAI ovvero indirizzo pec istituzionale.

3.La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima ai sensi dell’art. 24, comma 2 del Codice Civile.

4.Il recesso non estingue gli obblighi originatasi in capo all’Associato anteriormente al momento dell’efficacia del re-cesso. In altri termini, l’Associato che recede è tenuto a corrispondere la quota annuale dovuta per l’esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 10) Esclusione dell’Associato

1.La Segreteria Nazionale delibera l’esclusione dell’Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti in virtù del rapporto associativo co-me puntualmente stabiliti dall’art. 7 comma 3 nonché dal comma 4 del presente articolo, tra cui la mancata corresponsione della Quota associativa.

2.Qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente della Segreteria Nazionale, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione. Nell’ipotesi di deliberazione adottata con il voto determinante del Membro/Associato interessato e non escluso dalla decisione, la deliberazione stessa è impugna-bile ai sensi dell’art. 23 del codice civile.

3.La deliberazione di esclusione, recante la motivazione sottostante la decisione, deve essere comunicata all’Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica come risultante nel Libro degli Associati.

4.L’esclusione degli Associati può avvenire con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri della Segreteria Nazionale per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

− inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente Statuto;

− condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri Organi dell’Associazione;

− comportamenti non conformi ai principi ed ai valori cui si ispira la WAI e comunque per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

− gravi condanne penali;

− misure cautelari;

− venir meno del titolo autorizzativo per la permanenza sul territorio nazionale.

5.Nel caso di persone giuridiche, l’esclusione ha luogo an-che per i seguenti motivi:

– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

– apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento;

– gravi condanne penali degli amministratori.

6.La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione della decisione salva la cessazione intervenuta per carenza dei titoli ex art. 6 comma 13 del presente Statuto. E’ ammessa, in costanza di perfezionamento della delibera di esclusione di cui al periodo precedente, l’impugnazione dinanzi al Collegio Arbitrale.

7.Qualora sia proposta l’impugnazione al Collegio Arbitrale:

− il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l’Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all’organizzazione e all’attività dell’Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

− nel caso di non accoglimento dell’impugnazione, l’Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

− nel caso di accoglimento dell’impugnazione, cessa l’eventuale stato di sospensione in cui l’Associato si trovi.

8.L’associato escluso è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta per l’esercizio nel corso del quale l’esclusione è deliberata.

Titolo III – Il Fondo Comune, le Entrate dell’Associazione e la Raccolta Fondi.

Art. 11) Il Fondo comune

1.Il Fondo comune della WAI è costituito dall’insieme delle risorse acquisite a vario titolo, in costanza di attività.

2.Gli apporti/versamenti, a qualsiasi titolo, conferiti/effettuati nell’Ente non possono essere oggetto di restituzione da parte dei soggetti conferenti o dai loro aventi causa in nessun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell’Ente né in caso di perdita della qualità di Associato.

3.Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore della WAI non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’Ente ovvero all’attività dello stesso diversa dai diritti previsti nello Statuto per la generalità degli Asso-ciati; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all’Ente o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all’Ente che sia considerabile come di titolarità dell’Associato o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 12) Le Entrate dell’Ente

La WAI finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa applicabile, mediante:

− quote annuali e contributi degli associati;

− eredità, donazioni e legati;

− contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali e di altre istituzioni pubbliche;

− contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

− erogazioni liberali di associati e dei terzi;

− raccolta fondi in occasione di iniziative promosse dall’Ente;

− corrispettivi specifici ed altri ricavi per l’eventuale attività commerciale esercitata;

− i contributi prodotti a seguito delle attività di assistenza fiscale e previdenziale dei centri CAF nonché altri servizi alla persona eventualmente gestiti dall’Associazione;

− qualsivoglia contributo nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.

Art. 13) La Raccolta Fondi

1.La WAI può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2.L’attività di cui al comma precedente deve essere appositamente contabilizzata con specifico rendiconto da presentare a corredo con il progetto di bilancio consuntivo.

Art. 14) Destinazione del Fondo Comune, delle Entrate realizzate, assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli avanzi di gestione.

1.La WAI svolge la sua attività senza fini di lucro.

2.Il patrimonio della WAI, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

3.E’ vietata qualsivoglia forma di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché di estinzione dell’associazione stessa.

TITOLO IV – SISTEMA DI GOVERNANCE

Art. 15) Organi dell’Ente

1.Sono organi della WAI (d’ora in poi, gli organi):

a) Congresso Nazionale;

b) Consiglio Generale Nazionale;

c) Segreteria Nazionale;

d) Segretario Nazionale;

e) Congressi Area Territoriale;

f) Revisore Legale, qualora previsto per legge.

Art. 16) Principi generali cariche elettive

1.Tutti gli Organi sociali durano in carica per la durata stabilita dal presente Statuto ed alla scadenza sono rieleggibili.

2.La WAI assicura la democrazia interna attraverso elezioni alle cariche sociali a maggioranza relativa con voto diretto e segreto.

3.Per assicurare un’adeguata presenza di genere la WAI garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nelle candidature alle cariche e agli incarichi dell’Associazione.

4.Non possono essere candidati ed eletti a ricoprire le cariche sociali gli associati che:

− ricoprano cariche elettive afferenti a liste civiche in Comuni con più di 5000 abitanti, organizzazioni, partiti o movimenti politici;

− aderiscono anche ad altre organizzazioni, movimenti o associazioni sindacali non facenti parte della rete FAST sempre che non abbiano già formalizzato la disdetta a quest’ultime.

5.Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico nelle modalità prescritte dal Regolamento Generale.

6.I Responsabili regionali sono nominati dalla Segreteria Nazionale a mezzo di specifico procedimento previsto nel Regolamento Generale.

Art. 17) Elezione cariche sociali

1.L’elezione avviene con il sistema della scheda segreta sul quale è riportato, in ordine alfabetico, l’elenco dei candidati.

2.Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell’Organo sociale da eleggere. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità sociale.

3.Sulle operazioni di voto viene redatto un apposito verbale.

Sezione I: Congresso Nazionale

Art. 18) Composizione e competenze

1.Il Congresso Nazionale è il massimo Organismo istituzionale dell’Ente. Esso si riunisce ogni quattro anni, salvo convocazione straordinaria nelle modalità previste dal Regolamento Generale.

2.Partecipano al Congresso i Delegati e i componenti effettivi del Consiglio Generale Nazionale uscente, quest’ultimi con voto non delegabile.

3.Il numero dei Delegati al Congresso Nazionale è definito sulla scorta di cui al criterio al successivo comma, comunque rappresentativi delle Aree Territoriali articolate in Nord – Centro – Sud. Viene demandata al Regolamento Generale la puntuale identificazione dei territori regionali costituenti ogni Area Territoriale.

4.Il numero dei Delegati sarà ripartito territorialmente in proporzione agli iscritti di ogni Area Territoriale. Comunque, deve essere garantita la rappresentanza di tutte le Aree Territoriali previste.

5.Ogni componente del Congresso Nazionale può essere in possesso di una sola delega oltre la propria.

6.Il Congresso Nazionale:

  • Analizza la situazione sindacale in rapporto al quadro politico, sociale ed industriale;
  • Delibera gli indirizzi generali di politica sindacale, sociale, economica e organizzativa del sindacato;
  • Analizza l’operato della Segreteria e del Consiglio Nazionale Generale uscenti;
  • Approva, con apposita delibera presa in configurazione straordinaria, le modifiche statutarie eventualmente proposte;
  • Elegge i 10 membri effettivi del Consiglio Nazionale Generale e 2 membri supplenti;
  • Elegge il Segretario Nazionale;
  • Delibera in merito alla devoluzione del Fondo comune in caso di estinzione ovvero liquidazione dell’Ente.

Art. 19) Svolgimento e deliberazioni del Congresso Nazionale.

1.L’apertura formale del Congresso è valida se sono presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto.

2.Le delibere sono valide se sono adottate a maggioranza semplice, salva la maggioranza qualificata prevista per le modificazioni statutarie.

3.Ai sensi del comma precedente, per maggioranza qualificata s’intende i 2/3 dei partecipanti al voto.

4.I lavori sono aperti dal Segretario Nazionale uscente che, provvede alla nomina dell’Ufficio di Presidenza composta da:

  • Un Presidente;
  • Un Vice-Presidente;
  • Un segretario verbalizzante.

Art. 20) Convocazione Congresso Nazionale

1.La convocazione del Congresso Nazionale, in assetto ordinario e straordinario, è di competenza del Segretario Nazionale ai sensi dell’art. 28 comma 1 del presente Statuto e avviene secondo le modalità ed i tempi in esso fissati.

2.La convocazione del Congresso Nazionale, in configurazione straordinaria, avviene:

− Con delibera approvata dai 2/3 dei componenti del Consiglio Generale Nazionale aventi diritto al voto;

− Ovvero, su formale richiesta sottoscritta da una percentuale qualificata di Associati pari al 10 per cento, trasmessa alla Segreteria Nazionale secondo il Regolamento Generale.

Art. 21) Consiglio Generale Nazionale

1.Il Consiglio Generale Nazionale è l’organismo deliberante della WAI tra un Congresso Nazionale e un altro e si riunisce entro 30 giorni dal Congresso Nazionale e almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio d’esercizio; la sua convocazione è di competenza del Segretario Nazionale che stabilisce l’ordine del giorno, la data e la località ove esso si svolgerà.

2.Il Consiglio Generale Nazionale è composto da:

  • Segretario Nazionale;
  • I 10 Consiglieri Nazionali effettivi e 2 supplenti.

3.Il Consiglio Generale Nazionale si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 22) Competenze del Consiglio Generale Nazionale

1.Il Consiglio Generale Nazionale:

− Definisce l’indirizzo dell’attività sindacale e organizzativa sulla base delle delibere congressuali;

− Elegge, nella sua prima riunione seguente il Congresso Nazionale, i componenti della Segreteria Nazionale;

− Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

− Approva il Bilancio d’esercizio, preventivo e consuntivo;

− Adotta il Regolamento Generale;

− Nomina il soggetto demandato all’esercizio della revisione legale qualora previsto dalla normativa vigente ovvero in via facoltativa.

Art. 23) Convocazione del Consiglio Generale Nazionale

1.Il Consiglio Generale Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da:

− Almeno la metà dei componenti della Segreteria;

− In alternativa, tre Consiglieri.

2.L’Adunanza si svolge, di regola, nel territorio del Comune con la facoltà di prevedere un ulteriore luogo per lo svolgi-mento delle Adunanze.

3.La convocazione del Consiglio Generale Nazionale è effettuata mediante avviso a mezzo della posta elettronica con-tenente:

− L’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione;

− L’elenco delle materie da trattare.

4.L’avviso di convocazione è comunicato almeno 10 giorni prima dell’adunanza ai Consiglieri, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli iscritti nonché reso pubblico con avviso sul sito istituzionale e sui social network.

Art. 24) Presidenza dell’Assemblea

1.Il Consiglio Generale Nazionale è presieduto dal Segretario Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Segretario Nazionale nonché, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Al Segretario Nazionale è demandata la Presidenza del Consiglio Generale Nazionale.

2.Il Presidente del Consiglio Generale Nazionale è assistito da un segretario verbalizzante all’uopo nominato.

3.Il Presidente del Consiglio Generale Nazionale:

− Verifica la regolarità della costituzione del Consiglio;

− Accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano;

− Regola lo svolgimento dell’Adunanza;

− Accerta e proclama i risultati delle votazioni;

− Sottoscrive il verbale di Adunanza.

Art. 25) Deliberazioni del Consiglio Generale Nazionale

1.Il Consiglio Generale Nazionale è validamente costituito:

− In prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli aventi diritto di voto;

− In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto che vi intervengano.

2.L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

3.La dichiarazione di non partecipazione al voto e quella di astensione si considerano come assenza del dichiarante dal Consiglio.

4.Il presente Statuto può prevede l’intervento all’Adunanza mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota. Tale facoltà è preclusa nelle adunanze aventi ad oggetto la nomina delle cariche sociali dove è necessario la partecipazione fisica sul luogo di votazione. Le modalità operative sono demandate al Regolamento Generale adottato dal Consiglio Generale Nazionale.

Sezione II – La Segreteria Nazionale

Art. 26) Composizione e Competenze della Segreteria Nazionale

1.La Segreteria Nazionale è l’organismo esecutivo dell’organizzazione sindacale a cui è demandata l’amministrazione esclusiva dell’Ente.

2.La Segreteria Nazionale è composta da 5 componenti, tra cui:

− Segretario Nazionale;

− Vice-Segretario Nazionale;

− Tesoriere.

3.Il numero dei componenti la Segreteria Nazionale può essere emendato, su proposta del Segretario Nazionale, dal Consiglio Generale Nazionale tenendo conto delle esigenze funzionali dell’Ufficio; resta ferma la possibilità di delegare funzioni a soggetti coadiuvanti (esempio referenti di progetto) nelle modalità previste nel Regolamento Generale.

4.Le adunanze della Segreteria Nazionale sono validamente costituite se sono presenti il Segretario Nazionale, o chi ne fa le veci, e altri due componenti.

5.La Segreteria Nazionale:

− Rende operative le delibere adottate dagli organismi decisionali dell’Ente;

− Coordina la strategia e l’azione sindacale delle Aree territoriali;

− Dichiara e formalizza gli scioperi a carattere nazionale agli enti previsti ed alle imprese presenti nei comparti di rappresentanza, nei termini dettati dallo Statuto federativo;

− Interviene verso il singolo socio secondo quanto disposto dal Regolamento Generale;

− Approva il progetto di bilancio consuntivo da presentare all’approvazione del Consiglio Generale Nazionale;

− Propone le modifiche allo Statuto;

− Delibera in merito ai rimborsi spese elargiti alle cariche sociali;

− Delibera in merito al budget riferito alle strutture amministrative regionali;

− Elabora il Regolamento Generale e lo presenta all’approvazione del Consiglio Generale Nazionale;

− Gestisce i rapporti di lavoro, subordinato ovvero auto-nomo, impiegati dall’Ente;

− Delibera in ordine all’ammissione e all’irrogazione di sanzioni, ivi compresa l’esclusione, agli Associati;

− Delibera in ordine al trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune;

− È titolare del potere di rappresentanza generale della WAI;

− Compiere qualsiasi atto di amministrazione, ordinaria e straordinaria;

− Nomina i responsabili regionali;

− Determina l’ammontare delle quote associative.

6.Le Adunanze della Segreteria Nazionale si svolgono utilizzando il metodo collegiale.

Art. 27) Durata della carica

1.La Segreteria Nazionale dura in carica per quattro esercizi e comunque fino all’elezione dei nuovi componenti da parte del Consiglio Generale Nazionale.

2.In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro, la Segreteria Nazionale fa luogo alla sua cooptazione.

3.Il membro cooptato dura in carica fino alla Adunanza più prossima del Consiglio Generale Nazionale, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del membro cessato, anche attraverso la conferma di quello cooptato.

4.Il membro così eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo del mandato dell’intero organo.

Art. 28) Convocazione della Segreteria Nazionale

1.La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 membri della Segreteria Nazionale;

2.La convocazione deve essere esperita con urgenza nell’ipotesi di cessazione dall’ufficio della maggioranza dei membri in modo da ricostituire l’intero organo cessato.

3.La convocazione è effettuata con avviso comunicato mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattenere.

4.L’avviso di convocazione è comunicato a tutti i membri della Segreteria almeno 8 giorni prima dell’Adunanza. In caso di comprovata urgenza, l’avviso è comunicato almeno 3 giorni prima e deve contenere la motivazione della deroga al primo periodo del presente comma.

Art. 29) Deliberazioni della Segreteria Nazionale

1.La Segreteria Nazionale è validamente costituita nell’ipotesi prevista dall’art. 26 comma 4 del presente Statuto.

2.L’Adunanza è presieduta dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Segretario Generale ovvero dal membro più anziano.

3.Le deliberazioni della Segreteria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti.

4.In deroga al comma precedente, per gli atti di straordinaria amministrazione, occorre il voto favorevole dell’intera Segreteria Nazionale.

5.Ai fini del comma precedente, s’intendono atti di straordinaria amministrazione:

− Le operazioni di qualsiasi natura aventi un valore pari o superiore al 10% delle Entrate totali derivanti dalle quote sindacali;

− Le operazioni di disposizione degli immobili compresi nel patrimonio della WAI.

6.In caso di parità di voti, prevale quello del soggetto che presiede l’Adunanza.

7.La dichiarazione di non partecipazione al voto e quella di astensione si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza dell’organo sociale.

8.L’Adunanza può svolgersi anche con i suoi membri intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento. Con apposito Regolamento Generale, deliberato dal Consiglio Generale Nazionale, sono disciplinate le modalità, i termini e le condizioni necessarie per lo svolgimento corretto dell’adunanza.

Art. 30) Responsabilità dei Segretari

L’azione di responsabilità nei confronti dei membri della Segreteria Nazionale è esperita dal Consiglio Generale Nazionale ai sensi e nelle modalità previste dall’articolo 18 del Codice Civile.

Sezione III – Segretario Nazionale, Vice-Segretario Nazionale e Tesoriere

Art. 31) Segretario Nazionale

1.Il Segretario Nazionale detiene la rappresentanza legale e negoziale della WAI sia in sede giudiziale, in ogni stato e grado, che in sede stragiudiziale.

Inoltre:

− Stipula e firma i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

− Stipula e firma i contratti e/o accordi contrattuali integrativi e/o di secondo livello con le imprese a carattere nazionale o strutturate in ambito pluriregionale;

− Rappresenta l’Associazione in seno alla FAST ed all’esterno;

− Decide ogni azione volta ad elevare il prestigio e il valore dell’Ente, coordinandosi con gli altri componenti della Segreteria Nazionale;

− Verifica l’osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale dell’Associazione nonché della Normativa applicabile (c.d. compliance);

− Convoca il Congresso Nazionale e Area Territoriale, il Consiglio Generale Nazionale nonché la Segreteria Nazionale;

2.In casi eccezionali di necessità e urgenza il Segretario Nazionale può anche compiere atti di ordinaria amministrazione in deroga al principio della collegialità. In tal caso, deve contestualmente convocare la Segreteria Nazionale per la ratifica del suo operato all’unanimità.

Art. 32) Vice Segretario e Tesoriere

1.Egli sostituisce il Segretario Nazionale in caso di assenza o impossibilità temporanea dello stesso a ricoprire l’incarico e, in accordo con lui:

− Cura i contatti con gli altri sindacati;

− Coordina l’attività dei componenti della Segreteria Nazionale;

− Promuove la riforma dello Statuto e del Regolamento Generale su iniziativa propria ovvero degli altri componenti;

− È responsabile dell’organizzazione e della corretta gestione dei dati degli Associati/Iscritti all’Associazione e della loro regolare trasmissione alla FAST.

2.Egli è nominato dal Consiglio Generale Nazionale ai sensi dell’art. 22 del presente Statuto.

3.Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Generale Nazionale:

− Predispone il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo;

− Verifica e provvede al corretto e tempestivo finanziamento dei centri servizi, caf o patronati che fanno riferimento alla rete FAST ovvero le altre strutture di servizi alla persona direttamente gestite dalla WAI;

− È responsabile della tenuta e conservazione dei libri sociali;

− Gestisce la contabilità dell’Associazione.

Art. 33) Esercizio della funzione di Revisione Legale

La funzione di Revisione Legale, nell’ipotesi di previsione di legge ovvero di esercizio della facoltà da parte del Consiglio Generale Nazionale, è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Sezione IV – Delle strutture periferiche: Congresso Area Territoriale ed i responsabili territoriali

Art. 34) Congresso Area territoriale

1.Il Congresso Area territoriale configura il primo livello congressuale della WAI e si svolge ogni quattro anni e, comunque, prima del Congresso Nazionale.

2.Il Congresso Area Territoriale rappresenta la sede dove vengono eletti:

− I Delegati al Congresso Nazionale;

− I Candidati per il Consiglio Generale Nazionale.

3.Possono concorre alle elezioni di cui al punto precedente gli Associati regolarmente iscritti e residenti nel territorio di competenza della struttura territoriale con annotazione nel Libro degli Associati da almeno sei mesi. Per le persone giuridiche, rileva la sede legale al fine dell’individuazione della struttura territoriale di competenza. Per residenza s’intende quella anagrafica come risultante dai registri comunali all’atto della convocazione.

Art. 35) Svolgimento e deliberazioni del Congresso Area territoriale

1.L’apertura formale del Congresso Area Territoriale è valida se sono presenti almeno la maggioranza degli aventi diritto.

2.Le delibere sono valide se sono adottate a maggioranza semplice.

3.I lavori sono aperti dal Responsabile Area Territoriale uscente che presiede l’Ufficio di Presidenza e provvede alla nomina di due scrutatori e di un soggetto verbalizzante.

4.Gli esiti della votazione sono trasmessi, tempestivamente, al Segretario Nazionale.

Art. 36) Convocazione Congresso Area Territoriale

La convocazione del Congresso Area Territoriale è di competenza del Segretario Nazionale nelle modalità e nei tempi previsti dal Regolamento Generale.

Art. 37) Responsabile Area Territoriale

Il Responsabile Area Territoriale viene nominato dalla Segreteria Nazionale, successivamente, alla costituzione della stessa e assolve ai compiti di:

1) Gestione diretta dei centri di assistenza alla persona dislocati sul territorio regionale di propria competenza;

2) Predisposizione della contabilità analitica riferita ai centri di costo presenti sul territorio dallo stesso gestito;

3) Presidio dei Congressi Area Territoriale attraverso l’istituzione nonché la gestione dell’ufficio di Presidenza;

4) Predisposizione, tenuta e conservazione del Libro delle Adunanze e deliberazioni del Congresso Area Territoriale in collaborazione con il Vice-Segretario Nazionale.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture contabili

Art. 38) Esercizi associativi

L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 39) Bilancio d’esercizio

1.Per ogni esercizio deve essere predisposto il Bilancio d’esercizio, secondo le linee guida previste dalle prassi contabili anche in riferimento a quelle dettate dagli ordini professionali contabili.

2.Almeno 30 giorni prima del termine dell’esercizio amministrativo, la Segreteria Nazionale approva il progetto di bilancio nella sua forma preventiva da presentare al Consiglio Generale Nazionale per la sua approvazione definitiva nonché deposita il progetto corredato dalla delibera presso la sede legale dell’Ente. La delibera di cui al comma precedente deve intervenire entro il 22 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento dell’elaborato previsionale.

3.Con le stesse modalità, la Segreteria Nazionale approva il progetto del bilancio nella sua forma consuntiva e lo deposita, corredato dalla relativa delibera, presso la sede legale al fine dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio Generale Nazionale la quale deve intervenire entro il 30 Aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

4.Viene individuato nella Segreteria Nazionale l’organo al quale sono demandati tutti gli adempimenti in materia contabile.

5.Il Bilancio d’esercizio è composto dai seguenti elaborati contabili:

− Stato Patrimoniale;

− Rendiconto Gestionale;

− Relazione di Missione.

6.Il contenuto nonché la forma di tali prospetti seguono le linee guida previste nel Regolamento Generale nonché, in mancanza della previsione regolamentare, alle best practice elaborate dalla prassi contabile nazionale.

7.Restano ferme le prescrizioni previste dal codice civile nonché dalle norme fiscali, in quanto compatibili, per l’eventuale attività commerciale esercitata dalla WAI.

Art. 40) Libri sociali e loro esame

1.La WAI deve prevedere la tenuta nonché la conservazione delle scritture contabili e dei seguenti libri e/o registri:

− Libro dei Congressi Nazionali;

− Libro dei Congressi Area Territoriale;

− Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Generale Nazionale;

− Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni della Segreteria Nazionale;

− Libro degli Associati.

2.La tenuta nonché la conservazione dei libri e dei registri di cui al comma precedente, salvo quanto previsto dall’art. 37 del presente Statuto, è demandata al Vice-Segretario Nazionale.

3.Resta ferma la responsabilità dell’intera Segreteria Nazionale in ordine al corretto adempimento delle previsioni di legge.

4.Inoltre, il presente Statuto riconosce il diritto agli Associati di esaminare il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Generale Nazionale non-ché di estrarne delle copie, secondo le modalità previste nel Regolamento Generale.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento dell’Associazione

Art. 41) Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti come da delibera assunta dall’organo sociale competente individuato nel Congresso Generale Nazionale.

Titolo VII – Arbitrato

Art. 42) Clausola Compromissoria

1.Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, tra gli Organi dell’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, gli Associati e l’Associazione in dipendenza della esecuzione o interpreta-zione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

2.Il Collegio Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma.

3.Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l’arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previ-sto dall’art. 810 c. 1 c.p.c.

4.Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

5.La sede dell’arbitrato è fissata in Roma.