Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è una struttura attiva in ogni prefettura ed è stato istituito dal
Decreto Lgs. 286/98.
Esso è competente per le seguenti motivazioni:
- Rilascio di nulla osta per all’assunzione per lavoro subordinato, determinato o indeterminato e stagionale di cittadini stranieri non comunitari, residenti all’estero, nell’ambito delle quote stabilite dal “
decreto flussi”
- Rilascio di nulla osta all’ingresso dei cittadini stranieri per
ricongiungimento familiare;
- Conversione dei permessi di soggiorno per
studio o
tirocinio e per lavoro stagionale in quello di
lavoro subordinato.
Ma vediamo, punto per punto, i requisiti e le procedure da seguire per ottenere il nulla osta o la conversione del Permesso.
Il rilascio del nulla osta per l’assunzione di cittadini stranieri comporta la necessità della richiesta del datore di lavoro allo Sportello Unico della provincia nella quale deve essere svolta l’attività lavorativa: qualora sussistano tutti i requisiti, e acquisito anche il parere favorevole della Questura e della Direzione Territoriale del Lavoro, viene concesso il via libera all’operazione.
Un’altra importante competenza attribuita allo Sportello Unico per l’immigrazione è la gestione delle domande che il cittadino straniero rivolge per ottenere il ricongiungimento familiare. La legge prevede che lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:
- coniuge maggiorenne non legalmente separato;
- figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.
Lo Sportello Unico per l’immigrazione è competente anche a ricevere e dare seguito alle richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico cui rivolgere le istanze va individuato sulla base della residenza del richiedente.
Lo straniero che soggiorna o risiede regolarmente in Italia e desidera cambiare la tipologia del proprio permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato deve, infatti, presentare allo Sportello unico una richiesta per la verifica della disponibilità di quote di ingressi per lavoro subordinato, allegando il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro.
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