All’interno del panorama italiano, sotto il tetto rappresentato dalla lingua nazionale troviamo un’estrema varietà di minoranze linguistiche. Cioè di comunità nelle quali la lingua di socializzazione non è l'italiano o uno dei dialetti italo-romanzi ma una varietà diversa.
I
dialetti italiani nascono dall’evoluzione del latino parlato nei diversi territori influenzato da altre lingue come lo spagnolo nelle terre delle due Sicilie o il francese in Piemonte e Lombardia.
Discorso diverso per alcuni ceppi linguistici che stanno sopravvivendo mantenendo una struttura differente dall’italiano e che hanno origini lontane.
Vengono definite comunità storiche
alloglotte, cioè comunità parlanti "altre lingue", che costituiscono le cosiddette minoranze linguistiche diverse anche per tradizioni culturali e condizioni socioeconomiche.
Secondo le stime del Ministero dell'Interno circa il 5% della popolazione italiana ha come lingua materna una lingua diversa dall'italiano.
La legislazione Italiana a tutela delle minoranze
La Repubblica italiana è uno dei pochi stati europei che esplicitamente nella sua Costituzione tutela le minoranze linguistiche.
La Legislazione italiana riconosce dodici comunità linguistiche storiche presenti entro i confini della Repubblica:
albanesi,
catalani,
croati,
friuliani,
francoprovenzali,
francesi,
germanici,
sardi,
sloveni,
ladini,
greci,
occitanti.
Questi gruppi rappresentano 2,5 milioni di parlanti distribuiti in 1.171 comuni di quattordici regioni e sono tutelati da apposite leggi nazionali.
L’art. 6 della Costituzione recita: <<La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche>> e trova applicazione soprattutto negli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia) che tutelano le minoranze attraverso il
bilinguismo e il separatismo linguistico. Quest’ultimo modello comporta per l’appartenente al gruppo minoritario il diritto esclusivo all’uso della propria lingua con pretesa di ottenere dalle pubbliche autorità una risposta nella stessa lingua e di avere un sistema di istruzione separato.
In particolar modo la
legge quadro 482/99 è finalizzata alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione delle lingue minoritarie.
La legge contiene norme specifiche per l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole delle dodici comunità linguistiche riconosciute. Le istituzioni scolastiche sono incaricate di assicurare l'insegnamento delle lingue di minoranza e riconosce il diritto degli appartenenti a tali minoranze ad apprendere la propria lingua materna.
La scuola assume dunque un ruolo fondamentale quale strumento principale per valorizzare, tutelare e conservare il ricco mosaico di lingue presenti nel territorio.
La tutela penale
Per quanto riguarda la tutela penale, in attuazione dell'articolo 23 della
L. 38/2001 e dell'art. 18 bis della L. 482/99, sono penalmente vietati “fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche" elencate all'articolo 2 della L. 482/99.
Nel 2018, la Corte di Cassazione ha esteso la tutela prevista dall'art. 28 dello
Statuto dei Lavoratori a un sindacato trentino che era l'unica rappresentanza delle minoranze linguistiche ladina e tedesca del territorio provinciale. Soprattutto nell'ottica di garantire la tutela delle minoranze che è sancita nei primi dodici articoli della Costituzione, la sentenza ha reinterpretato in modo del tutto nuovo il requisito oggettivo della "nazionalità" del
sindacato, inteso fino ad allora in relazione all'effettiva presenza geografica di una rete di sedi operative distribuite in tutto lo Stato italiano.
Lascia un commento
Commenti